Art. 5.
(Uso temporaneo delle abitazioni abusive acquisite).

      1. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 4, il prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentiti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli e il comune, provvede alla sospensione della demolizione e alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non

 

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obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
      2. L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

          a) la costruzione deve essere stata completata e abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o al funzionario dallo stesso delegato;

          b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

          c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2;

          d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su un'area di cui aveva il legittimo possesso;

          e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

      3. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo

 

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comma 2 comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso.
      4. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici e ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesaggistico per le quali è urgente e indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      5. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano di intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'attuazione della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo  6.
      6. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella condizione prevista alla lettera e) del comma 2, e qualora siano decorsi i termini previsti per l'uso temporaneo delle abitazioni, puó beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definite dal comune.